24 giugno 2013
Tempo di tasse e di Tremonti ambientale
La tutela dell’ambiente rappresenta una tematica tanto importante quanto delicata, un elemento essenziale la cui concreta attuazione presenta sovente caratteri di significativa complessità, a livello di macroambiente e microcosmo.
In tale contesto si inserisce la disciplina recata dall’art. 6 L. 23 dicembre 2000 n. 388, che ha inteso introdurre una disposizione di natura fiscale finalizzata ad imprimere un significato ed una valenza economica di tipo premiale alle iniziative ecosostenibili, realizzate nell’ambito dell’attività imprenditoriale, che determinano un impatto positivo sull’ambiente, contemplando in particolare la detassazione del reddito per le piccole e medie imprese che realizzano investimenti ambientali. Si tratta di un’agevolazione “automatica” che consente di effettuare una variazione in diminuzione dell’imponibile, da operare in sede di dichiarazione dei redditi, pari all’eccedenza degli investimenti ambientali realizzati nel periodo d’imposta rispetto alla media di quelli effettuati nei due periodi d’imposta precedenti.
La detassazione del reddito di impresa si applica con riferimento agli investimenti ambientali che presentano le seguenti caratteristiche:
- Gli investimenti per essere definiti ambientali devono PREVENIRE, RIDURRE o RIPARARE DANNI CAUSATI all’AMBIENTE;
- Beni materiali oggetto di acquisizione. Sono ammissibili, anche, beni acquistati in leasing: in tal caso si farà riferimento al costo di acquisto sostenuto dal concedent
- Si tengono in considerazione esclusivamente i beni materiali contabilizzati nel bilancio alla voce IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI;
- Non sono ammissibili investimenti che rispondano ad adeguamenti previsti da obblighi di legge.
In altri termini, l’abbattimento dell’imponibile è determinato dapprima calcolando il valore medio annuo degli investimenti ambientali compiuti nel biennio precedente e, successivamente, si provvede a dedurre tale valore medio dall’ammontare dell’investimento ambientale realizzato nell’anno.
L’agevolazione, non prevedendo una scadenza temporale, è ancora oggi a regime, ma presenta indubbie difficoltà applicative, dovute, da un lato, alle incertezze interpretative collegate all’individuazione degli investimenti ambientali agevolabili e, dall’altro, al farraginoso meccanismo applicativo dovuto all’approccio incrementale richiesto nel calcolo di tali investimenti.
Per il futuro, sono state avanzate alcune proposte al fine di rendere gli strumenti agevolativi ancor più efficaci nel raggiungere, a costi contenuti, gli obiettivi di risparmio e contribuire al rispetto degli impegni a livello europeo.
“Risparmiamo” le nostre energie per utilizzare al meglio questi incentivi.
Scritto il 27-6-2013 alle ore 10:23
Egregio dottore ma questa agevolazione non era stata eliminata dal D.L. n. 83/2012 a decorrere dal 26 giugno 2012?
saluti
Scritto il 2-7-2013 alle ore 11:39
Gent.mo Sig. Mario – La Legge in questione è stata effettivamente abrogata nel D.L. n. 83 del 26 giugno 2012 (“Decreto Sviluppo”) all’art. 23 comma 7 (in quanto parte dell’Allegato 1 citato nel suddetto comma), pertanto non è più applicabile a tutti gli interventi realizzati dopo tale data. Tale abrogazione non deve essere però intesa in maniera retroattiva ed è quindi possibile beneficiare della detassazione seguendo una procedura a ritroso ma solo per gli investimenti (in possesso delle caratteristiche di cui all’art. 15 Legge 23 dicembre 2000 n. 388) realizzati prima del 26 giugno 2012.
Scritto il 2-7-2013 alle ore 11:42
La ringrazio per le specificazioni
Scritto il 3-7-2013 alle ore 17:48
Egregio Dottore,
volevo gentilmente chiedere il suo parere sul ns. caso concreto.
La mia azienda ha effettuato un investimento fotovoltaico tra giugno/agosto del 2011 rientrante nel 4° conto energia. Ho già interpellato diversi consulenti, l’associazione industriali, l’Agenzia delle Entrate, ma nessuno, e ripeto nessuno, è riuscito a darmi la garanzia che la Tremonti Ambiente possa essere cumulabile con la tariffa incentivante. Sembrava che l’articolo 19 del DM 5 Luglio 2012 (V° Conto Energia) avesse definitivamente chiarito questo aspetto decretando la possibilità di cumulo, nel limite del 20%, tra la Tremonti e gli incentivi del II°, III° e IV° Conto Energia. Purtroppo però di diverso avviso è sembrato essere il MISE (Dipartimento Energia) che attraverso una nota del 23/01/2013 trasmessa ad Assonime in risposta ad un quesito dell’APER (Associazione produttori energie rinnovabili), ha precisato che la detassazione ambientale è cumulabile con la tariffa incentivante, sempre entro il limite del 20% del costo dell’investimento, con il solo SECONDO CONTO ENERGIA. In altre parole il Ministero ha interpretato l’articolo 19 del V° Conto Energia dove c’è lo specifico richiamo al II° conto energia in maniera restrittiva e non come principio generale da applicare a tutti i conti energia.
Mi deve scusare se mi sono dilungato e nella speranza che lei possa essermi d’aiuto la ringrazio anticipatamente e porgo i miei migliori saluti.
Scritto il 3-7-2013 alle ore 18:45
Gent.mo Sig. Antonio,
Purtroppo al momento non è possibile offrire garanzie in tal senso, anzi sembra piuttosto difficile sostenere l’idea che la Tremonti Ambientale sia cumulabile con gli incentivi offerti dal IV Conto Energia. Il V Conto Energia all’articolo 19 richiama la regolamentazione della cumulabilità (tra tariffa incentivante e altri incentivi) del II Conto Energia confermandone, definitivamente, la cumulabilità. È altresì vero che sia il III sia il IV Conto Energia riprendono le disposizioni del II Conto Energia per tutti quegli impianti entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2011. In questo contesto interviene la nota, diffusa dal MISE, che (al contrario di quanto ci si aspetterebbe dall’autorità competente sulla materia) non fa chiarezza ma al contrario incrementa il livello di confusione: in effetti, tale parere, pur dichiarandosi non ufficiale (quindi non vincolante) fornisce un interpretazione estremamente restrittiva dell’articolo 19 ribadendo la possibilità di cumulare la Tremonti Ambientale esclusivamente con il II Conto Energia. Al momento non ci sono, quindi, i presupposti oggettivi per poter procedere, con garanzia di successo (soprattutto senza incorrere in altri rischi), al riconoscimento del beneficio fiscale sugli impianti del IV Conto Energia. Spero di essere stato chiaro e di aver contribuito a consolidare le tesi che le sono state riservate da altri professionisti.
Saluti Cordiali
Scritto il 19-7-2013 alle ore 11:05
Egregio Dottore,
la mia Ditta ha realizzato un impianto fotovoltaico nel 2010 rientrando nel 2° conto energia, anche se l’impianto è entrato in funzione a febbraio 2011. Volendo applicare la detassazione ho un grosso dubbio, visto che prima d’ora non abbiamo fatto nulla: come posso richiedere adesso la detassazione per spese fatte nel 2010? se non erro l’UNICO 2011 lo potevo modificare, a mio favore, entro settembre 2012… ora sono in ritardo, oppure posso comunque chiedere la detassazione? La questione è: rientrano solo gli impianti soggetti a 2° conto energia, ovvero pagati nel 2010, ma solo per quelle aziende che fregandosene (hanno fatto bene) dei dubbi interpretativi delle leggi hanno richiesto la detassazione nel 2011, quando ancora non si sapeva bene se si potesse o meno. Aggiungo che la mia Ditta è un snc, non fa il bilancio rientrando in forfettaria. Cordialità
Scritto il 26-7-2013 alle ore 14:18
Gent.mo Sig. Cambusano,
premesso che gli unici due requisiti imposti per poter accedere all’agevolazione fiscale sono essere una PMI ed essere in regime di CONTABILITA’ ORDINARIA, a quanto rilevo mi pare che sul primo requisito non ci siano problemi mentre il secondo non mi risulta in suo possesso. Per quanto attiene le Sue considerazioni sul PAGAMENTO e sull’ENTRATA in ESERCIZIO trattasi di due elementi distinti. Si ha diritto a vedersi riconosciuto il beneficio fiscale nell’esercizio in cui è stato REALIZZATO l’impianto. Non essendo dettagliatamente normato che cosa si intenda con “realizzato”, la giurisprudenza tributaria ha risolto questo punto riccorrendo all’analogia presente con la Tremonti-ter secondo cui il momento di realizzazione dipende dalla tipologia di investimento. In riferimento al caso specifico del fotovoltaico pare opportuno considerare il momento di “consegna” quindi il “collaudo” o la data di “entrata in esercizio”. In tal senso il pagamento non è elemento decisivo per la definizione dell’anno di attribuzione. Cio detto, nel Suo caso, come quelli di tanti altri, in cui l’impianto è stato quietanzato nel 2010 ma entrato in funzione nel 2011 va considerato l’anno fiscale 2011 i cui termini per il ravvedimento ordinario della dichiarazione dei redditi scadono il 30/09/2013.
Scritto il 11-8-2013 alle ore 09:57
Dott. buongiorno, volevo chiedere se ha diritto a questa richiesta di rimborso una società di scopo o solo le società che hanno investito per autoconsumo,
È ancora, quanto costa la pratica per la richiesta del rimborso?
Ringraziandola per l’attenzione saluto.
Cordialmente
Giovanni
Scritto il 3-9-2013 alle ore 15:04
La questione che pone è uno di quei punti sui quali il MISE non si è mai espresso in maniera chiara e definitiva. La norma originaria non fa alcun cenno alla eventualità che l’investimento venga realizzato o meno da una società di scopo il cui oggetto sociale è, pertanto, la produzione di energia da fonte rinnovabile. Del resto anche la giurisprudenza sul tema non ha prodotto alcun esito che in qualche modo confutasse la possibile partecipazione da parte di una società veicolo. Fatte le precedenti considerazioni, ad oggi, non esistono elementi ostativi alla eventuale richiesta di agevolazioni da parte di aziende che non auto-consumano (interamente o in parte) l’energia prodotta dagli investimenti ambientali.
Scritto il 18-9-2013 alle ore 15:38
Egregio Dottore,
mi chiedevo se la comunicazione al MISE della realizzazione dell’investimento ambientale abbia carattere obbligatorio pena la decadenza dal beneficio, oppure se la tardiva comunicazione assume natura di mera irregolarità.
Cordialmente
Scritto il 23-9-2013 alle ore 12:32
Gentilissimo Dottore, mi chiedevo se per gli investimenti effettuati nel 2010, data l’impossibilità di poter presentare l’unico 2011 come integrativa, esiste un modello di richiesta di rimborso IRES da seguire in cui sono contemplate tutte le varie norme susseguitesi?
La ringrazio anticipatamente
Scritto il 1-10-2013 alle ore 16:16
Gent.mo Sig. Cielo,
alcune risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate hanno ormai chiarito che il mancato invio della comunicazione al MISE non è una causa sufficiente a far decadere il diritto al riconoscimento del beneficio fiscale. Va notato inoltre che, mediante una semplice procedura, è possibile correggere, ridepositare e riapprovare il bilancio riattivando il termine dei 30 giorni per la comunicazione. Concludendo, il mancato invio assume la forma di irregolarità (peraltro sanabile).
Cordiali saluti
Scritto il 1-10-2013 alle ore 16:18
Gent.mo Sig. Cunticchio,
su questo tema occorre confrontarsi direttamente con il Suo commercialista di fiducia e verificare con Lui quale sia la procedura prevista dall’Agenzia delle Entrate. A tal proposito recentemente è stata emessa la circolare 31/E del 24/09/2013, mediante la quale vengono potenzialmente ristabilite le regole per la correzione di bilanci il cui impatto non è più ravvedibile mediante la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa (quindi nel caso di specie anche quelli del 2010). Consiglio pertanto di valutare l’applicabilità di tale regolamentazione anche al Vs caso.
Saluti Cordiali
Scritto il 8-11-2013 alle ore 11:16
Salve Dottore, vorrei sapere se ad oggi è possibile inviare una dichiarazione integrativa per l’anno di imposta 2010. Ho una società che dovrebbe recuperare le maggiori perdite fiscali per la cumulabilità per la Tremonti ambiente. Da quanto ho letto la giurisprudenza consente di inviare l’integrativa favore nei 4 anni successivi, mentre l’AGE lo nega, secondo Lei occorre fare un interpello o la faccenda è chiara?
Cordiali saluti
G. Di Meglio
Scritto il 15-11-2013 alle ore 18:25
Egregio Dott.re,
in merito al Suo quesito ritengo sia sempre opportuno verificare preliminarmente con l’Agenzia delle Entrate, nonostante il prolungamento del tempistiche.
Inoltre Le consiglierei di prendere visione della Circolare n. 31/E del 24 settembre 2013 in materia di “Correzione degli errori in bilancio: effetti sull’imputazione temporale dei componenti del reddito d’impresa”.
Cordiali Saluti.
D.Abellonio
Scritto il 15-11-2013 alle ore 19:33
Salve Dottore, grazie per la risposta.
G. Di Meglio
Scritto il 16-11-2013 alle ore 19:38
Buona sera Dott. Abellonio, in merito alla domanda sollevata dal Sig. Antonio il 03/07/13, vorrei andare oltre e chiedereLe due cose:
1) Quale organo deve controllare e contestare l’avvenuta cumulabilità degli incentivi del III e IV Conto Energia con la detassazione ambientale? Il MISE, la ADE o chi altro? Conosco Società che hanno utilizzato la Tremonti Ambiente un anno fa e continuano tranquillamente a ricevere l’incentivo del III o IV Conto Energia.
2) In caso di cancellazione degli incentivi (per avventato accumulo) e di conseguente contestazione al TAR, come, secondo Lei, si esprimerebbe un giudice dato che il cumulo (parziale al 20%) è ammesso col II CE, ma non col III e IV CE? I tre Decreti Ministeriali non hanno la stessa natura?
Grazie in anticipo per il Suo (per me molto importante) contributo.
Scritto il 3-12-2013 alle ore 12:01
Egregio Dott. Falconi,
inannzitutto mi scuso per la tardiva risposta, confidando che il mio contributo le possa ancora essere utile.
Le rispondo seguendo i punti della sua richiesta:
1) Anche in questo contesto è probabile che esista una qualche forma di confusione istituzionale.
Dovrebbe, infatti, spettare al MISE vigilare sulla cumulabilità degli incentivi percepiti sull’impianto (essendo imposto da un decreto ministeriale), mentre l’Agenzia delle Entrate sarebbe deputata a verificare l’ammissibilità delle agevolazioni fiscali richieste. Queste dall’altro canto non sono vincolate (in termini dimensionali) se non dai decreti ministeriali (Conti Energia) che limitano, però, l’erogazione dell’incentivo e non il fatto di percepire altre agevolazioni sull’impianto.
2) In merito al possibile esito di un giudizio non è possibile esprimere a priori alcuna valutazione che esuli l’analisi di un caso specifico. Pur tuttavia il III e IV Conto Energia conservano (almeno in parte) la regola delle cumulabilità imposta dal II Conto Energia (per gli impianti realizzati prima del 31/12/2011).
Sperando di aver fatto cosa gradita porgo i miei saluti.
Scritto il 14-1-2014 alle ore 16:27
Gent.mo Dr.Abellonio, mi occupo da parecchi anni di installazioni FV di tipo industriale. Posso testimoniare che alcuni importanti studi ingenieristico/fiscale hanno negli ultimi mesi presentato interpelli all’Ufficio delle Entrate, ottenendone parere positivo su specifici casi in vari regioni italiane. Allo stesso modo, sembra invece che la confusione interpretativa regni sovrana, non solo per quanto riguarda l’avvicendarsi dei vari CE ( II, III e IV ) ma anche per il periodo di presentabilità delle relative detrazioni IRES in realazione all’anno dell’investimento FV. Mentre sembra per tutti chiaro che la data del 26/06/2012 sia il termine ultimo, chiunque può leggere su siti che trattano l’argomento ambiente che la data di validità iniziale sia estremamente variabile: chi parla di 01/01/2008, chi addirittura è sicuro che il periodo parta dal 01/01/2010. Vista la proverbiale chiarezza delle Sue risposte, potrebbe essere così gentile da dare il Suo prezioso parere su questo specifico argomento? RingraziandoLa anticipatamente porgo i più cordiali saluti.
Scritto il 24-1-2014 alle ore 10:51
Egregio Dott. Bonomo,
la “Tremonti Ambientale” è originata dalla Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001), art. 6 commi dal 13 al 19.
Tale disposizione è stata, successivamente, abrogata dal Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 entrato in vigore il giorno 26 giugno 2012. Ciò significa che, da un punto di vista giuridico, il periodo di validità va dalla data della sua entrata in vigore (1 gennaio 2001) fino alla data della sua abrogazione (26 giugno 2012). La precedente affermazione è indubbiamente corretta per coloro che hanno beneficiato delle agevolazioni nel corso degli anni, subito a seguito della realizzazione di investimenti c.d. ambientali, mentre non vale per chi, come molti, non essendo a conoscenza della norma, ha aspettato fino ad oggi per far attivare il potenziale vantaggio fiscale.
In tutti questi casi il limite temporale non è legato alla Tremonti Ambientale, bensì alle regole previste dall’Agenzia delle Entrate per poter recuperare un credito tributario: il termine massimo previsto è di 48 mesi.
Ciò significa che è possibile rivalersi su imposte pagate fino a 48 mesi prima, ovvero ad oggi fino al 2010.
Saluti Cordiali
D.Abellonio
Scritto il 25-5-2014 alle ore 08:07
Egregio Dottore,
in merito all’applicabilità della Circolare n. 31/E del 24 settembre 2013 alla L. 388/2000, la circolare afferma che “Fanno eccezione quelle correzioni che attengono ad errori commessi nel rilevare fatti che non hanno mai avuto influenza diretta sul conto economico”.
Ritiene che l’applicazione della 388/2000 ed il relativo recupero IRES (che non dovrebbe in effetti inpattare sul conto economico) siano compatibili con tale eccezione? E dunque, trova ancora applicabilità la 31/2013 al nostro caso?
Certo di una Sua cortese risposta, saluto cordialmente.
Michele
Scritto il 11-6-2014 alle ore 17:32
Egr. Sig. Michele,
secondo la dottrina sviluppatasi sul tema e in accordo, anche, con Eutekne è stata confermata l’applicabilità della Circolare 31/E anche per quanto riguarda la Legge 388/00 art. 6 commi dal 13 al 19. La possibilità di sfruttare la procedura tracciata dalla Circolare n. 31/E, non esclude, tuttavia, la facoltà, per il contribuente, di ricorrere ad altre metodologie prevista dall’Agenzia delle Entrate: quale, ad esempio, la richiesta di rimborso.
La Circolare 31/E ha semplificato notevolmente la prassi per beneficiare delle agevolazioni previste qualora non siano state applicate nei termini “ordinari”, ovvero nel periodo di imposta in cui i costi sono stati sostenuti. In mancanza della suddetta circolare la procedura prevedeva due sole alternative: l’invio di una dichiarazione integrativa ordinaria, ma solo qualora la correzione riguardasse una dichiarazione inviata ancora emendabile, o, in tutti gli altri casi, la richiesta di un rimborso, con tempi, però, molto più lunghi.
Cordiali Saluti
Scritto il 12-6-2014 alle ore 09:04
Grazie mille Dott.,
chiarissimo..
Avrebbe la possibilità di postare il link sul contributo di Eutekne a cui accenna (in merito all’utilizzo della 31/E sulla 388/00)?
Cordialità,
Michele
Scritto il 16-6-2014 alle ore 12:35
sono socio di una srl di scopo che ha realizzato, con un leasing, un impianto fotovoltaico da 997 kwh nell’agosto 2011. Ho avuto una proposta da una società di consulenza per una perizia giurata per usufruire della tremonti ambiente, chiedendomi come corrispettivo il 10% del beneficio fiscale che si otterrà, per giunta anticipati. mi sembra veramente troppo. E’ possibile trovare altre società di consulenza che siano un pochino più oneste?
Scritto il 17-6-2014 alle ore 09:50
Egr. Dott. Pazzini,
pur comprendendo il Suo disappunto in relazione a quanto da Lei esposto, tuttavia non mi è possibile, per ovvie ragioni professionali, segnalare sul presente blog nominativi di società di consulenza competenti in materia.
A mio avviso, ritengo che il corrispettivo pari al 10% dell’agevolazione spettante possa considerarsi un prezzo attualmente di mercato rispetto a quanto venuto a conoscenza.
Saluti Cordiali
D.Abellonio
Scritto il 17-6-2014 alle ore 15:08
Gent.mo Dr.Pazzini, per esperienza diretta in materia, posso assicurarle che per questa specifica tipologia di consulenza, le richieste in Italia sono tutte attorno al 10%, nei casi di importi minori arrivano anche al 12/13%. Non trovo invece adeguata la richiesta del totale costo anticipato: normalmente si richiede il 30% alla firma del contratto, il 20/30% alla consegna della documentazione completa ( perizia e istruzioni per la corretta compilazione )mentre il saldo, a seconda dell’importo, può essere pagato interamente alla scadenza della dichiarazione contenente l’agevolazione o addirittura rateizzato in tempi ragionevoli.
Scritto il 29-7-2014 alle ore 13:15
Egr. Dott. Abellonio,
un dubbio sull’approccio incrementale, ovvero sul sovracosto da calcolare rispetto alla media degli investimenti effettuati nei due anni precedenti: un mio cliente ha effettuato un investimento a cavallo tra il 2009 ed il 2010; l’impianto è stato allacciato nel 2010, ma i primi costi sostenuti sono presenti in bilancio alla voce immobilizzazioni già al 31.12.2009.
Essendo l’anno dell’allaccio quello di riferimento per l’applicazione della Tremonti Ambiente, la domanda che Le faccio è la seguente: le spese sostenute nel 2009, sono da considerarsi come un investimento autonomo rispetto a quello del 2010, e dunque da considerare nella media degli investimenti effettuati nei due anni precedenti a quelli dell’allaccio?
La mia interpretazione è che l’impianto, essendo in costruzione, non può essere considerato ancora come un investimento ambientale nell’anno 2009, poichè di fatto non produce energia e non genera dunque migliorie ambientali all’azienda. Mi sembrerebbe quindi più corretto considerare tutto l’investimento nel 2010, allocando di fatto le “spese ambientali” sostenute nel 2009 all’anno di entrata in esercizio dell’impianto. Cosa ne pensa?
Cordiali Saluti
Scritto il 3-8-2014 alle ore 18:01
buongiorno dottore, la settimana scorsa sono stato contattato dal mio fornitore che nel 2010 mi ha venduto installato e messo in funzione il mio impianto FTV , dicendomi che in base alla legge Tremonti Ambiente posso recuperare una cifra di circa 93.000,00 Euro. Essendomi un po documentato vorrei capire come posso farlo essendo una società di persone in contabiltà ordinaria, e quindi non ho assemblea da fare e ripresentazione di bilancio ed in più siamo ad agosto 2014 bilancio chiuso Unico 2014 per i redditi 2013 definito, come potrò recuperare questo beneficio seppure in modo tardivo?
Scritto il 4-9-2014 alle ore 18:12
Egregio Sig. Michele,
non essendoci alcuna direttiva ufficiale da parte dell’AE, le linee di pensiero su questo aspetto sono due. Se considera la data di allacciamento come la data di realizzazione allora non deve tenere in considerazione i “costi” sostenuti nel 2009; se, al contrario, si considerano i “costi sostenuti” (indipendente dalla data di allacciamento) come “investimento realizzato” (quanto indicato dalla Legge 388/00 art. 6 commi dal 13 al 19) allora la quota parte della componente ambientale afferente al 2009 va presa in considerazione nel computo dell’investimento ambientale realizzato nel 2010 (media dei due anni precedenti).
La Sua interpretazione potrebbe essere un’applicazione per analogia di quanto prescritto in relazione alla c.d. Tremonti-Ter per la quale è stato chiarito che, qualora ci sia un contratto di appalto (come generalmente accade per gli impianti fotovoltaici) si debba considerare la data di consegna (collaudo o allacciamento) come momento di “realizzazione” (caso particolare è poi la presenza di fatture su SAL e non su semplici acconti). È altresì vero che per quanto riguarda la normativa rigidamente afferente la Tremonti Ambientale si parla esclusivamente di “costi sostenuti nell’anno” facendo propendere per la seconda linea di pensiero.
È sempre consigliabile adottare un approccio prudenziale ed eventualmente ricorrere, mediante interpello, ad una richiesta di chiarimenti all’Agenzia delle Entrate.
Saluti Cordiali
D.Abellonio
Scritto il 4-9-2014 alle ore 18:13
Egregio Sig. Rubino,
la procedura è particolarmente articolata e necessita dell’assistenza da parte di Professionisti esperti sull’argomento. In breve si dovrà intervenire con una dichiarazione integrativa a correzione delle vecchie precedenti per poter beneficiare degli effetti fiscali generati. Si tratta di una procedura operativa che richiede necessariamente l’assistenza da parte di un professionista esterno che conosca la materia e possa assistere il suo commercialista nell’espletare le dovute pratiche.
Cordialità
D.Abellonio
Scritto il 25-9-2014 alle ore 12:33
Salve, premetto che sono un imprenditore agricolo in contabilità ordinaria e ho allacciato l’impianto nel 2011.
Volevo gentilmente sapere se come imprenditore agricolo (ditta individuale) potrei ottenere le detrazioni previste dalla tremonti.
Grazie
Scritto il 6-11-2014 alle ore 09:50
Buongiorno Dott. Abellonio ho letto con gran attenzione ciò che è stato postato nei vari commenti, volevo mettere alla sua attenzione un articolo presente sul sito il Sole 24 Ore dove se non ho inteso male ridurrebbe il possibile campo di applicazione della Detassazione (non c’è certezza da quanto comprendo), praticamente la detassazione sarebbe applicabile solo per quegli impianti entrati in esercizio dal 1°Gennaio 2013. Per pura cronoca riporto integralmente l’articolo anche se leggermente datato e il link.
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2012/03/fotovoltaico-cumulabilita-degli-incentivi-con-la-detassazione-ex-art-6-legge-n-3882000.php
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Fotovoltaico: cumulabilità degli incentivi con la detassazione ex art. 6 legge n. 388/2000
Fabio Chiesa e Giampiero Gugliotta, CTL Advisory S.r.l. società tra professionisti | 20 Marzo 2012
Nel corso degli ultimi anni sono emersi dubbi interpretativi sulla cumulabilità della c.d. detassazione ambientale (ex articolo 6, commi 13-19, della legge 388/2000 –Tremonti ambientale) e la tariffa incentivante erogata a fronte della produzione di energia attraverso pannelli fotovoltaici, da ultimo disciplinata dal DM del 5 maggio 2011.
L’articolo 6, commi 13-19, della legge n. 388/2000 prevede a favore delle piccole e medie imprese che realizzano investimenti ambientali, che la quota di reddito destinata a tali investimenti – in eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d’imposta precedenti – non concorra alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
DocumentiTale agevolazione, non essendo limitata nel tempo, ancora oggi è da considerarsi a regime e pertanto applicabile.
I criteri per l’ottenimento della tariffa incentivante relativa alla produzione di energia tramite pannelli fotovoltaici sono stati definiti, in primis dai decreti ministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, poi dal DM 6 agosto 2010 e, da ultimo, dal decreto ministeriale del 5 maggio 2011 (4° Conto energia).
Il meccanismo introdotto dai citati decreti per la corresponsione della tariffa prevede che l’incentivo venga erogato – per un periodo di venti anni – in ragione dell’energia fotovoltaica prodotta annualmente dall’impianto medesimo. La ratio di tale incentivo, denominato anche “Conto Energia”, non è tanto quella di favorire la realizzazione dell’investimento ma l’effettiva produzione di energia.
Con il 3° Conto energia, DM 6 agosto 2010 e successivamente con il 4° – DM 5 maggio 2011, il Legislatore, ha manifestato chiaramente la propria volontà di vietare la cumulabilità della tariffa incentivante con qualsiasi forma di detrazione d’imposta.
Infatti, all’ articolo 5, comma 2, ha disposto che “Fermo restando il diritto al beneficio della riduzione dell’imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora, in relazione all’impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali. Da un punto di vista prettamente tecnico la c.d. Tremonti ambientale si configura come deduzione dal reddito di impresa e non come detrazione di imposta. È altresì vero che la norma parla di detrazione fiscale, accezione quindi più ampia.
Quanto sopra espresso, infine, ha trovato conferma con quanto diffuso dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico (MiSe) che, rispondendo alle molteplici richieste di Confindustria, si è espresso sulla questione della cumulabilità delle agevolazioni per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione dal reddito di impresa per investimenti ambientali fatti dalle piccole e medie imprese.
In base alla ricostruzione della normativa vigente, lo stesso MiSe ha ritenuto, proprio in virtù del nuovo testo normativo vigente, che gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte solare siano cumulabili con la cd. Tremonti ambientale solo per gli impianti che entreranno in esercizio dal 1° gennaio 2013 (così come espressamente previsto dall’articolo 5, co. 4 del DM 5 maggio 2011).
Va inoltre delineato che, in base al citato DM 5 maggio 2011, proprio a partire dal 2013, l’energia elettrica da fotovoltaico sarà assoggettata ad una nuova tipologia di incentivazione, costruita come una sorta di tariffa onnicomprensiva sull’energia immessa in rete, caratterizzata da una riduzione del livello di incentivazione.
Per completezza di analisi, va osservato che per la peculiare caratteristica della detassazione ambientale (ed in particolare per il criterio dell’approccio incrementale che caratterizza il calcolo della quota ammissibile di aiuto) il vantaggio effettivo derivante dal cumulo potrebbe essere di fatto annullato in quanto il beneficio derivante dalla tariffa fotovoltaica dovrebbe essere detratto dai costi ammissibili alla detassazione (si veda la Risoluzione n. 226/E del 11 luglio 2002).
In conclusione, occorre evidenziare che anche gli operatori che dal 2013 vorranno avvalersi del “cumulo” dovranno valutare l’effettivo interesse a far valere questa possibilità.
Scritto il 6-11-2014 alle ore 10:02
Buongiorno Dott. Abellonio per completezza le riporto anche questo articolo successivo a quello precedentemente postato che a suo tempo avevo archiviato. Per pura cronoca riporto integralmente l’articolo anche se leggermente datato e il link.
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2012/10/tariffe-incentivanti-a-rischio-per-chi-si-avvale-della-tremonti-ambiente-.php
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Tariffe incentivanti a rischio per chi si avvale della Tremonti ambiente
Raffaele Villa, Responsabile dipartimento Fiscale, Studio Legale Watson Farley & Williams | 17 Ottobre 2012
Il Ministero dello Sviluppo Economico in un chiarimento del 27 settembre, non reso pubblico, afferma che le tariffe del III, IV e V Conto Energia non possano cumularsi con la detassazione ambientale.
Alla luce dei, seppur scarni, interventi degli ultimi giorni della dottrina, in particolare di Assonime con la videoconferenza del 25 settembre, che parevano dare oramai per scontata la cumulabilità ‘limitata’ e che potrebbero avere indotto i contribuenti a decidere di avvalersi della c.d. Tremonti ambiente, la posizione del MiSE, se venisse ufficializzata, avrebbe degli effetti devastanti su quasi tutte le tariffe incentivanti già concesse.
Secondo il MiSE solamente la tariffa incentivante di cui al II Conto Energia sarebbe cumulabile con la Tremonti ambiente, laddove peraltro quest’ultima agevolazione non eccedesse il 20% del costo dell’investimento. E ciò in quanto, secondo il MiSE, l’art. 19 del d.m. 5 luglio 2012 (V Conto Energia) avrebbe portata interpretativa solamente rispetto all’art. 9, comma 1, del d.m. 19 febbraio 2007, che appunto regola la tariffa incentivante del II Conto Energia.
Con riguardo al III, IV e V Conto Energia, il MiSE, seguendo un percorso logico interpretativo non irragonevole, ma eccessivamente formalistico, giunge a negare tout court la cumulabilità delle tariffe incentivanti con la detassazione ambientale.
In particolare, con riferimento al III Conto Energia, la tariffa non sarebbe cumulabile in quanto la detassazione ambientale non solo non sarebbe presente tra le agevolazioni elencate ‘tassativamente’ dall’art. 5, comma 1, del d.m. 6 agosto 2010 (III Conto Energia), ma non si qualificherebbe nemmeno quale incentivo pubblico erogato previo bando ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.
Con riguardo alle tariffe del IV e del V Conto Energia, le stesse non sarebbero attualmente cumulabili ai sensi rispettivamente dell’art. 5 del d.m. 5 maggio 2011 (IV Conto Energia) e dell’art. 12 del d.m. 5 luglio 2012 (V Conto Energia), in quanto le citate disposizioni non contemplano il beneficio de quo tra quelli cumulabili. Tuttavia, sempre secondo il MiSE, entrambe le dette norme, attraverso il loro rinvio all’art. 26, comma 3, del d.lgs. del 3 marzo 2011, prevedono che dal 2013 sia possibile cumulare, pare senza limitazioni, la detassazione dal reddito d’impresa per l’acquisto di macchinari ed apparecchiature con le relative tariffe incentivanti. Quest’ultima opportunità dovrà tenere in debito conto l’abrogazione della Tremonti ambiente a far data dal 26 giugno 2012, disposta dall’art. 23, commi 7 e 11 del decreto crescita.
Alla luce di quanto precede è più che mai auspicabile un intervento del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l’Agenzia delle Entrate, al fine di chiarire ufficialmente non solo i termini e le condizioni della cumulabilità della Tremonti ambiente con le tariffe incentivanti, ma anche talune questioni emerse negli ultimi giorni con riguardo alla procedura ed al calcolo della detassazione ambientale.
Scritto il 6-11-2014 alle ore 10:15
Perdonate l’intromissione, ma colgo l’occasione da quanto appena postato dal Gent.mo Stfano BS che ringrazio per l’imbeccata. Da quanto ho potuto vedere, il testo riportato più che “lievemente” datato, mi sembra “enormemente” datato, vista la mole di interventi e di chiarificazioni intervenute su vari fronti da ottobre 2012 ad oggi. Ad ogni buon conto, un definitivo intervento del Dr.Abellonio su quanto possa contare un mero “parere” del MISE senza che vi sia mai stata un conversione in norma di tale parere, sarebbe molto prezioso e interessante. grazie1000 e cordiali saluti
Scritto il 2-2-2020 alle ore 01:05
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